Divorzio consensuale alla luce della riforma del 2015, similitudini e differenze

divorzio consensuale
03/07/2017 avvocato 0 Comments

divorzio consensuale

Tra le varie forme possibili di divorzio troviamo la forma cosiddetta del divorzio consensuale, locuzione che ormai, date le riforme introdotte dalla legge 55/2015, è da ritenersi obsoleta, sostituita dal termine “congiunto”.

Non è però soltanto un cambio di nome: le differenze infatti sono molte. Se prima di questa riforma vi erano due tipi di divorzio, quello giudiziale ed il divorzio consensuale, adesso ve ne sono “due e mezzo”, o tre se preferite, in quanto il divorzio congiunto può anche non essere pronunciato in tribunale. Ma andiamo in ordine.

Secondo la legge 898/1970 (che sta ormai mostrando i segni del tempo, vuoi per l’aumento costante di separazioni e divorzi vuoi soprattutto perché la nostra società e non poteva essere altrimenti non è più quella del 1970) le vie per il divorzio erano due: o d’amore e d’accordo o litigando. E di tempo, per litigare, ce n’era, dati i tre anni di separazione necessari per giungere alla richiesta di pronuncia di divorzio sempre con l’assistenza di un avvocato divorzista

Divorzio consensuale

I motivi per aumentare le occasioni di dissenso erano molto evidenti, a cominciare dal capitolo figli, argomento che col tempo è stato temperato e rivisto, prevedendo adesso nella stragrande maggioranza dei casi l’affidamento congiunto, soprattutto nell’interesse della prole e nel fato di far partecipare entrambe le parti alla loro crescita, al contrario di quello che poteva avvenire (e spesso avveniva) nei vecchi divorzi.

Insomma, il legislatore ha preso atto di una cosa fondamentale. Oggi divorziare è normale. Chi va per i 50 invece ricorderà che fino agli anni’80 una famiglia con genitori separati o, peggio ancora, divorziati, era vista come un untore ai tempi della peste! Oggi non solo non fa più caso nessuno: le coppie strane sembrano quasi quelle che resistono!

La riforma del 2015

La riforma del 2015 ha semplificato decisamente le cose. Se le parti provengono da separazione consensuale.  Oppure se hanno raggiunto un accordo congiunto di modifica delle condizioni di separazione in caso di procedimento giudiziale.  La pronuncia (vedremo perché non ho volutamente usato il termine “sentenza”) di divorzio si può avere dopo soli 6 mesi.  Mesi che diventano 12 in caso di separazione giudiziale.

La domanda deve essere presentata con ricorso al tribunale dove almeno uno dei due coniugi risiede.  Il procedimento si svolge in una sola udienza in camera di consiglio.

La novità più grossa è data dal fatto che le parti possono accedere al divorzio autonomamente.  Anche davanti all’ufficiale di stato civile.  Senza la presenza di alcun legale, se non vi sono figli minori o bisognosi di speciale assistenza. Tra i vantaggi di questa soluzione i costi, decisamente più bassi rispetto all’opzione tribunale.