
Fra le forme di scioglimento del matrimonio (o di cessazione dei suoi effetti civili in caso di matrimonio concordatario) il divorzio giudiziale è quello che rende indispensabile la presenza degli avvocati e, di conseguenza, anche di un tribunale.
Presupposto di questo divorzio è l’intervento attivo della giustizia a sedare un contenzioso. Lungi dalla espressioni filoanglosassoni del “concedere il divorzio” (possibile perché in questi ordinamenti il matrimonio è simile ad un contratto e, come tale, possibile oggetto di rescissione, spesso regolato da accordi prenuziali), si ha divorzio giudiziale quando l’azione è intrapresa da uno solo dei coniugi, attivando quindi un procedimento in contenzioso. Dal punto di vista logico, non vi è differenza tra una causa intentata ai danni di qualcuno e questo tipo di divorzio. Dal punto di vista sostanziale invece le differenze sono molteplici.
Il presupposto quindi è che i due coniugi non siano d’accordo o a divorziare o a farlo a determinate condizioni. Il ricorso alla giustizia si inquadra quindi come una pronuncia che temperi gli interessi e le relative pretese.
Divorzio Giudiziale
L’organo competente a decidere in caso di divorzio giudiziale è il tribunale del luogo di residenza del convenuto. Secondo le normali regole del Codice di procedura Civile.
La prima fase, di tipo sommario, si svolge dinnanzi al Presidente del tribunale, il quale per legge è tenuto innanzitutto a tentare la conciliazione dei coniugi.
Nel caso, praticamente certo salvo veri e propri miracoli, che il tentativo abbia esito negativo, il Presidente ascolterà separatamente i due coniugi. Alla fine dell’audizione, questi emetterà ordinanza contenente i provvedimenti nell’interesse dei coniugi e degli eventuali figli. Fissa inoltre la data d’udienza e comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore designato per l’avvio della seconda fase. Quella chiamata di merito. L’ordinanza infatti è un provvedimento per le questioni temporanee ed urgenti, lo strumento principe, per così dire, del processo civile.
La fase seguente, come detto quella di merito, si svolge secondo le regole tipiche del processo civile di cognizione. Per prima cosa infatti si istruisce la causa, ivi compresa una escussione testimoniale se richiesta. Questo per giungere al fine ad una pronuncia (sotto forma di sentenza) che può confermare o modificare il dettato dell’ordinanza. In quanto sentenza, il provvedimento è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
A onor del vero, va tuttavia detto che non sono molti i casi di divorzio giudiziale che terminano con sentenza. Se da una parte il procedimento ha inizialmente natura contenziosa, spesso la lite si trasforma in un accordo per un divorzio consensuale
Una nota dolente di questo tipo di divorzio, oltre alle spese talvolta ingenti, è la necessità di un avvocato divorzista. Trattandosi di un vero e proprio processo contenzioso, la sua durata può essere anche alta. A seconda del tribunale che se ne occupa.